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Statuto

STATUTO

Forum delle Associazioni Familiari

della Regione Emilia-Romagna

Scarica lo Statuto del 26/09/2020 in formato pdf

Art.1

Costituzione e denominazione

1. È costituito – ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni – il “FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”, (già COMITATO REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I DIRITTI DELLA FAMIGLIA) di seguito indicato brevemente come “Forum regionale”, che si configura come associazione di promozione sociale – APS.

2. Per “associazioni familiari” si intendono le associazioni, i movimenti, e le altre organizzazioni che soddisfino almeno una delle due condizioni di seguito indicate:

a) i cui Soci vi appartengono in ragione dei loro ruoli familiari (genitori, utenti di servizi forniti alle famiglie, etc.);

b) che hanno nel loro statuto, o tra le finalità qualificanti, la tutela e /o la promozione dei diritti della famiglia, anche mediante la prestazione di servizi ad essa diretti.

3. Il Forum regionale dell’Emilia-Romagna è apartitico e non persegue fini di lucro.

4. La sua sede legale è a Bologna, e può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L’Associazione ha durata illimitata

6. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale; dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA APS” e da quel momento l’Associazione utilizzerà l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

8. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 2

Adesione al Forum nazionale

1. Il Forum regionale dell’Emilia-Romagna aderisce al Forum Nazionale delle Associazioni Familiari ne accetta integralmente lo Statuto e aderisce altresì al Patto associativo nazionale, di seguito indicato in breve come Patto Associativo, sottoscrivendoli entrambi.

2. L’adesione al Forum nazionale comporta per il Forum dell’Emilia-Romagna atteggiamenti ed azioni coerenti con le finalità statutarie e con le decisioni assunte dagli Organi associativi del Forum nazionale, tenuto conto delle peculiarità del proprio territorio, delle proprie specifiche esigenze, nonché nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

Art. 3

Finalità

1. Il Forum regionale opera nel rispetto dell’identità e dell’autonomia dei Soci, valorizzandone la specificità, per il perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione, perseguendo la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Cost. artt. 29,30,31).

2. Il Forum regionale persegue pertanto le seguenti finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore (Dec. Lgs. 117/2017):

a) il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative (c.1 lett. i);

b) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) e dal Patto associativo (c.1 lett. a);

c) il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto dei propri associati e delle loro attività, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (c.1 lett. m);

d) la responsabilità sociale e comunitaria a favore dell’accoglienza della vita nascente di ogni essere umano e del rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale, (c.1 lett. a);

e) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori, cui va garantito di essere educati nell’ambito della famiglia, nonché di avere una speciale protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità (c.1 lett. d);

f) la responsabilità genitoriale, in forza della quale i genitori sono riconosciuti come originari e principali educatori dei propri figli, con possibilità di scegliere per loro liberamente l’ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (c.1 lett. d);

g) l’eliminazione degli ostacoli al pieno esercizio dei ruoli professionali e lavorativi di ciascuna persona in modo da assicurare attraverso una retribuzione dignitosa (Cost. art. 36) il benessere e la stabilità della famiglia (c.1 lett. w);

h) la responsabilità sociale e comunitaria a favore degli anziani cui va garantito un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità (c.1 lett. a);

i) l’eliminazione degli ostacoli al pieno ottenimento di un’abitazione adeguata (c.1 lett. q);

l) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della famiglia con persone portatrici di disabilità e di particolari disagi, bisognose di risposte e aiuti adeguati alle proprie specifiche esigenze (c.1 lett. a);

m) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei migranti con riunione familiare attraverso l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale (c.1 lett. r);

n) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei detenuti bisognosi di un idoneo sostegno per mantenere contatti con i propri congiunti (c.1 lett. a);

o) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di un adeguato riposo familiare anche attraverso attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (c.1 lett. k);

p) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell’ambiente e a protezione e tutela dell’ecologia umana e dell’ecosistema, come pure dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (c.1 lett. e);

q) la promozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in formazione e a quelle già costituite, in particolare quelle che vivono situazioni di disagio (c.1 lett. a);

r) la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, degli utenti, di cittadinanza, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e delle banche del tempo (c.1 lett. w);

s) l’organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche (c.1 lett.t)

t) la promozione di una politica e di una cultura di sostegno alla procreazione nel matrimonio e secondo la legge naturale, e alla crescita demografica come bene familiare e sociale (c.1 lett. a);

u) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (c.1 lett. v);

v) le politiche a sostegno del potere di acquisto e benessere delle famiglie con particolare riguardo alle famiglie numerose (c.1 lett. u).

w) le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, incluse attività di produzione editoriale e multimediale (c.1, lett. i)

Art. 4

Attività

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3 il Forum regionale si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli associati secondo quanto deciso dall’Assemblea.

2. Nel perseguimento delle finalità come indicate il Forum regionale può svolgere le seguenti attività:

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formative;

b) attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche;

c) attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;

d) attività per la promozione dell’adozione e dell’affido;

e) servizi strumentali e sussidiari ai propri soci ed ai soggetti ed enti aderenti alla propria rete;

f) interlocuzione con le istituzioni regionali e territoriali, in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;

g) cooperazione e collaborazione con organismi aventi finalità analoghe;

h) denuncia e contrasto di situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni della famiglia;

i) assunzione di iniziative d’intervento culturale, di azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare;

l) pubblicazione di periodici, ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo e una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione, nonché assunzione di ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento delle finalità statutarie;

m) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni;

n) erogazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di servizi a favore dei soci;

o) promozione dei Forum provinciali, comunali ed intercomunali, definiti tutti Forum territoriali, al fine del miglior raggiungimento delle finalità statutarie;

p) promozione delle relazioni tra i soci e di azioni di coordinamento, tutela, rappresentanza nel comune interesse degli associati;

q) fornitura di assistenza tecnica ai propri soci, valutando l’impatto sociale delle azioni poste in essere dagli stessi.

r) promozione di iniziative di contrasto alla tossicodipendenza, alla ludopatia e ad ogni altra forma di dipendenza e sottomissione che vada contro lo sviluppo integrale della persona e della famiglia.

s) attività di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza fisica, psicologica e morale, in particolare contro i minori e contro le donne e di ogni altro tipo di discriminazione.

t) attività di tutela e sostegno del potere di acquisto e della situazione economica delle famiglie

3. Il Forum regionale, tenuto conto delle proprie risorse anche volontarie e gratuite, potrà inoltre realizzare attività aggiuntive, specificamente individuate dal Consiglio direttivo, siano esse secondarie o strumentali rispetto alle finalità esplicitate.

Art. 5

Associazioni e Organismi aderenti

1. Possono aderire al Forum regionale dell’Emilia-Romagna come Soci:

– le Associazioni e gli Organismi, come definite all’art.1 c.2 del presente Statuto, che svolgono la loro attività nell’ambito dell’intera Regione o in almeno due ambiti territoriali provinciali. Nel caso in cui non sia ancora costituito il corrispondente Forum territoriale provinciale, le Associazioni e gli Organismi possono aderire al Forum Regionale;

  • i Forum delle Associazioni familiari costituiti in ogni provincia, che condividono il Patto associativo, le finalità e gli obiettivi del Forum nazionale delle Associazioni familiari. Può aderire un solo Forum provinciale con la denominazione di “Forum delle Associazioni familiari della Provincia di ………”. Nel caso in cui non sia ancora costituito il Forum provinciale delle Associazioni Familiari, possono aderire al Forum regionale i Forum comunali e sovracomunali, i quali alla costituzione del Forum della provincia di riferimento aderiranno di diritto a questo decadendo da soci del Forum regionale.

  • altri enti del terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. Si aderisce al Forum regionale sottoscrivendo il Patto associativo e lo Statuto nazionale e regionale.

3. Le associazioni, i movimenti e le altre organizzazioni che intendono aderire al Forum regionale dell’Emilia-Romagna devono presentare domanda al Presidente del Forum regionale, allegando conforme delibera del proprio organo istituzionale competente.

4. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte dell’Assemblea.

5. Agli organismi aderenti è richiesta una quota annuale a titolo di sostegno delle attività dell’Associazione stabilita dall’Assemblea.

6. Il Forum promuove il rispetto dei principi di democraticità, delle pari opportunità ed uguaglianza di tutti i soci e dell’elettività alle cariche sociali.

7. Possono aderire al Forum regionale come Osservatori, partecipando alle Assemblee senza diritto di elettorato attivo e passivo, le Associazioni e gli Organismi che, pur rispondendo alle caratteristiche indicate all’art.1 c.2 e condividendone le finalità, non possono aderire come soci, ma desiderano mantenere un rapporto stabile e continuativo e collaborare alle iniziative di comune interesse.

Art. 6

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, si deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che la vaglierà e la inoltrerà all’Assemblea per l’approvazione definitiva. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. L’Assemblea deciderà l’ammissione o il rigetto entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. L’Assemblea deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante, in questo caso, deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7

Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie (indirizzate al Presidente, o al Consiglio Direttivo o all’Assemblea dei soci);

b) per morosità: chi non provvede per due annualità consecutive al pagamento della quota annuale si considera escluso di diritto;

c) per dichiarazione di decadenza deliberata dall’Assemblea ordinaria del Forum regionale con motivato giudizio.

Art. 8

Obblighi dei Soci

1. Il Forum regionale ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione territoriale con finalità coerenti a quelle del livello nazionale il quale, attraverso decisioni democraticamente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento delle complessive e generali finalità associative.

2. L’adesione al Forum regionale dell’Emilia-Romagna comporta l’accettazione dello Statuto nazionale, coerenza con le finalità statutarie e con le decisioni associative di azioni, attività e comportamenti operativi, realizzazione di attività adeguate alle esigenze delle famiglie, puntuale assolvimento degli oneri e degli adempimenti associativi e dei versamenti delle quote associative.

3. Non esiste fusione di beni tra i vari livelli organizzativi del Forum. Il Forum regionale rimane sempre l’unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all’esercizio delle sue attività

4. Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l’immagine del Forum regionale.

5. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri e i rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

6. L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale che non potrà essere rimborsata.

7. I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.

8. L’eventuale mancata accettazione della domanda di adesione, anche dal livello nazionale, per motivazioni diverse dal mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello Statuto nazionale o la delibera di decadenza ai sensi dell’art. 5.5 del medesimo Statuto comportano l’esclusione del socio anche dai livelli territoriali.

9. I soci aderenti al Forum regionale promuovono la presenza nei Forum territoriali – ove costituiti – delle loro articolazioni territoriali se presenti nei rispettivi territori.

10. Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo;

  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

  3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Anno sociale e rendiconto

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede del Forum regionale negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 10

Organi associativi

1. Sono organi del Forum regionale:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;

e) l’Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

f) l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Tutte le cariche elettive hanno durata quadriennale, sono rinnovabili per il quadriennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

3. Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea. È previsto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni d’ufficio.

4. Le sostituzioni e le cooptazioni, ove previste, effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

5. Tutti gli organi collegiali possono riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova colui che la presiede. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 11

L’Assemblea

1. L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascun socio o da un suo delegato stabilmente incaricato.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto. Tale diritto può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento delle quote annuali.

3. Possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Commissione Regionale Famiglia per le Diocesi dell’Emilia-Romagna e persone invitate dal Presidente del Forum regionale a titolo di esperti e/o quali rappresentanti di altre associazioni.

4. L’Assemblea è presieduta da persona eletta di volta in volta su proposta del Presidente del Forum regionale tra i rappresentanti dei soci.

5. Spetta al Presidente dell’Assemblea controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione al voto.

6. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Forum regionale mediante avviso scritto, ovvero a mezzo fax o posta elettronica, spedito alla sede legale di ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero 7 (sette) giorni prima in caso di motivata urgenza e contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare.

7. Oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dalla legislazione vigente, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei soci presenti richiesta scritta e motivata al Presidente del Forum regionale. La relativa riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 12

Assemblea ordinaria

1. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all’anno.

2. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti direttamente o per delega ad altro socio, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero qualsiasi dei soci presenti direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio non può avere più di una delega.

Tutte le votazioni avvengono con voto palese, ad eccezione delle elezioni delle cariche sociali e degli eventuali provvedimenti disciplinari, per le quali viene utilizzato il voto segreto.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove approvate dalla maggioranza degli aventi diritto e sono verbalizzate dal Segretario e dal Presidente dell’Assemblea.

4. L’Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto dalla legge:

a) elegge il Presidente del Forum regionale;

b) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione;

c) elegge il Tesoriere;

d) elegge l’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

e) elegge l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

f) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove si verifichino le condizioni di legge;

g) approva il preventivo ed il programma annuale di massima delle attività del Forum regionale;

h) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo o modifica, su proposta degli organi statutari o su proposta scritta di almeno un terzo dei soci, i regolamenti vigenti;

i) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni;

l) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, la quota sociale annuale;

m) stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche del Forum regionale;

n) compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità associative di interesse generale e al conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente Statuto e su quanto demandatole dalla legge, dallo statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

5. Il verbale dell’ Assemblea ordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente, approvato nella riunione successiva e riportato nell’ apposito libro verbali.

6. Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

Art. 13

Assemblea straordinaria

1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento del Forum, sull’eventuale devoluzione del Patrimonio secondo l’art. 26 del presente Statuto nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati presenti, direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti direttamente o per delega ad altro socio e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio non può avere più di una delega.

3. Il verbale dell’Assemblea straordinaria, con il resoconto dei lavori assembleari, deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente, approvato nella riunione successiva e riportato nell’ apposito libro verbali.

4. Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di consultare il libro verbali e di trarne copia.

Art. 14

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal:

a) Presidente del Forum regionale;

b) dal Tesoriere;

c) da almeno 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci.

2. Il consiglio direttivo, acquisito il parere del Presidente, elegge tra i propri membri due Vicepresidenti del Forum regionale, espressione rispettivamente della componente associativa regionale e dei Forum provinciali.

3. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea e in particolare ha il compito di:

a) attuare e realizzare le linee programmatiche e le delibere dell’Assemblea dei soci;

b) dirigere e coordinare l’attività del Forum regionale;

c) predisporre il bilancio sociale qualora si verifichino le condizioni di legge, il bilancio consuntivo d’esercizio e preventivo e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;

d) inoltrare all’Assemblea, con il proprio parere, le domande di adesione al Forum regionale;

e) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

f) tenere i rapporti con i soci;

g) attuare le deleghe operative assegnate dal Presidente;

h) curare la tenuta dei libri sociali del Forum;

i) deliberare lo svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) deliberare la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro;

m) redigere i regolamenti interni per il funzionamento del Forum da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

n) proporre all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale;

o) decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

p) proporre emendamenti agli statuti e ai regolamenti dei Forum territoriali;

q) esaminare lo stato dei problemi gestionali dei Forum territoriali anche mediante convocazione dei rispettivi organi statutari e proporre iniziative e strumenti idonei ad affrontarli e risolverli;

r) segnalare al Collegio di garanzia nazionale circostanze e azioni non conformi ai vincoli statutari assunte dai soci;

s) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del Forum regionale.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso ufficio.

5. Il Consiglio Direttivo designa al suo interno un membro con funzioni di Segretario che cura la redazione dei verbali delle sedute degli organi associativi e i compiti che gli saranno assegnati, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

6. Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante della Commissione Regionale Famiglia per le Diocesi dell’Emilia-Romagna e persone invitate dal Presidente del Forum a titolo di esperti.

7. I regolamenti predisposti del Consiglio direttivo dopo l’approvazione dell’assemblea ordinaria sono vincolanti per tutti gli enti aderenti.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Forum regionale o altrove, anche in modalità videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario od opportuno.

9. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti;

10. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Forum regionale o, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano.

11. Il Consigliere, dopo tre assenze consecutive non giustificate, decade e gli subentra il primo dei non eletti. Il consigliere dichiarato decaduto può ricorrere al Collegio di garanzia nazionale.

12. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio direttivo, viene nominato il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, viene nominato il candidato più giovane. In mancanza, il Presidente convocherà l’assemblea per l’elezione del componente da sostituire.

13. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del Forum.

14. Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di estrarne copia.

Art. 15

Presidente del Forum

1. Il Presidente del Forum regionale:

a) è eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti dei soci, dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi;

b) ha compiti promozionali ed esecutivi, secondo le finalità e gli obiettivi del Forum regionale ed opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi sociali;

c) ha la rappresentanza legale del Forum regionale in ogni ambito e sede;

d) cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Forum regionale ed in particolare stipula convenzioni, contratti e può rilasciare procure e fideiussioni;

f) assume gli atti urgenti quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso per la ratifica alla prima seduta utile;

g) presiede il Consiglio direttivo, convoca lo stesso e l’Assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;

h) riferisce all’Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum;

i) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio direttivo.

2. Il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri a uno dei Vicepresidenti.

Art. 16

Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge al suo interno due Vicepresidenti espressione rispettivamente della componente associativa regionale e dei Forum provinciali.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente del Forum regionale in caso di sua assenza.

Art. 17

Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea ordinaria tra i rappresentanti dei soci.

2. Il Tesoriere:

a) studia e propone le strategie e le iniziative in merito all’amministrazione e al reperimento delle risorse economiche del Forum;

b) predispone il bilancio consuntivo d’esercizio, il preventivo e, ove ne ricorressero le condizioni, il bilancio sociale che propone all’Assemblea dei soci per l’approvazione;

c) cura la tenuta dei libri contabili e segue tutti gli aspetti di natura economica e finanziaria del Forum regionale.

3. Il Tesoriere nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della consulenza e del supporto di esperti esterni.

Art. 18

Organo di controllo

1. L’Organo di controllo, qualora nominato, è costituito da 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea, non espressione degli associati.

2. L’Organo di controllo elegge al proprio interno un presidente.

3. Delle proprie riunioni redige verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato nella sede del Forum.

4. Qualora, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell’Assemblea.

5. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno del Forum.

6. L’organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

  3. esercita il controllo legale contabile;

  4. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

  5. attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

  6. partecipa, se invitato e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

8. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Organo di revisione

1. L’Organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (un) membro, scelto dall’Assemblea, non espressione degli associati. Il membro dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

3. Redige il verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato nella sede del Forum.

4. Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.

5. Il membro dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all’interno del Forum.

6. L’organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione del Forum rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di verifica e controllo contabile.

Art. 20

Risoluzione delle controversie

1. I rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

2. Eventuali controversie insorte tra gli Organi associativi, fra i soci o fra questi e gli organi associativi, tra il Forum regionale e i Forum territoriali sono demandate al Consiglio direttivo regionale, il quale, avutane conoscenza, può anche intervenire autonomamente o su richiesta delle parti interessate.

3. Qualora il Consiglio direttivo regionale non riesca a comporre la controversia, su iniziativa del Consiglio direttivo stesso o su ricorso delle parti o su iniziativa del Consiglio direttivo nazionale venutone a conoscenza, è investito il Collegio di garanzia nazionale. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio di garanzia può accedere alle informazioni e ai documenti ritenuti pertinenti ed interloquire con gli organi istituzionali del Forum regionale ed i soggetti interessati.

4. Il Collegio di garanzia, esperite le necessarie ricognizioni, formula le proprie valutazioni e le invia unitamente al proprio parere alle parti interessate e al Consiglio direttivo nazionale, il quale avvierà la procedura di cui all’art. 18 dello statuto del Forum nazionale e, per ragioni d’urgenza, potrà assumere provvedimenti cautelari quali la diffida e la sospensione temporanea.

5. Sono rimesse direttamente al Collegio di garanzia ed alla procedura di cui all’art. 18 dello Statuto nazionale eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Forum regionale e il Forum nazionale.

Art. 21

Durata degli incarichi e incompatibilità

1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata quadriennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.

2. Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 14,15,16,17,18,19 sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovrannazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, nonché con il ruolo di dirigenti nazionali o regionali delle organizzazioni sindacali. Tale ultima incompatibilità non si applica ai dirigenti delle Organizzazioni Sindacali socie del Forum.

3. La candidatura alle predette cariche del Presidente comporta le dimissioni dall’ incarico; per tutti gli altri consiglieri comporta la sospensione dalle rispettive cariche dalle quali decadranno automaticamente alla loro elezione o nomina.

Art. 22

Finanziamento

1. Il patrimonio del Forum regionale è costituito dai beni mobili e immobili, dai titoli e valori di sua proprietà.

2. Esso trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento che per lo svolgimento della sua attività, da:

a) quote e contributi dei soci;

b) lasciti, donazioni, legati, contributi di natura non corrispettiva;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;

f) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;

g) proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 23

Libri sociali e registri

1. Il Forum regionale deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Forum regionale deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione se nominati.

3. Il Forum deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 24

Divieto di riparto

È stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell’Associazione.

Art. 25

Avanzi di gestione

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e non potranno in alcun caso essere distribuiti fra gli organismi aderenti.

Art. 26

Scioglimento

1. L’eventuale scioglimento del Forum regionale è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione. Con la medesima delibera l’Assemblea straordinaria dei soci provvederà alla nomina del liquidatore determinandone poteri e compensi.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, in favore di enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

Art. 27

Modifiche statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei Soci, devono essere approvate dall’Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 28

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali con particolare riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice civile e al regolamento qualora presente.

Art. 29

Norme transitorie

I Forum territoriali devono adeguare il loro Statuto ai sensi degli artt. 2,3,4,5,6,7,8,20,21 del presente Statuto.